Art. 8.
(Cessazione degli effetti del contratto di convivenza).

      1. Si ha cessazione degli effetti del contratto di convivenza nei seguenti casi:

          a) per comune accordo;

          b) per decisione unilaterale di uno dei due contraenti;

 

Pag. 6

          c) per matrimonio di uno dei due contraenti;

          d) per morte di uno dei due contraenti.

      2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1, i firmatari del contratto rendono dichiarazione congiunta all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al contratto di convivenza manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia all'ufficio dello stato civile ha ricevuto l'atto iniziale. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1, deve essere inviato all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite invia all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.
      3. L'ufficiale dello stato civile che riceve i documenti di cui al comma 2 fa menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine dell'atto iniziale.
      4. All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al comma 2 sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.